(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 23 ottobre 1990) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12; Visto l'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6; Vista la deliberazione n. 8894 di data 3 agosto 1990; Decreta: Articolo unico Il personale delle Scuole transitato nei ruoli provinciali con decorrenza 1 luglio 1990 in virtu' delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, che presso lo Stato era autorizzato allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 di data 17 marzo 1989, e' autorizzato al proseguimento di tale rapporto, fino alla data di applicazione delle norme regolamentari di definitiva attuazione dell'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e comunque non oltre la data stabilita nei decreti assunti dalla competente Amministrazione scolastica. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. MICHELI Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990 Registro n. 53 foglio n. 26