(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 23 ottobre 1990)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
    Visto  l'art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
   Visto l'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;
   Visto l'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;
   Vista la deliberazione n. 8894 di data 3 agosto 1990;
 
                               Decreta:
                            Articolo unico
 
   Il  personale  delle  Scuole  transitato nei ruoli provinciali con
decorrenza 1›  luglio  1990  in  virtu'  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, che presso
lo Stato era autorizzato allo svolgimento del rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.  117  di  data  17  marzo  1989,  e'  autorizzato  al
proseguimento  di tale rapporto, fino alla data di applicazione delle
norme regolamentari di definitiva attuazione dell'art. 32 della legge
provinciale  23  febbraio  1990,  n.  6  e comunque non oltre la data
stabilita  nei  decreti  assunti  dalla  competente   Amministrazione
scolastica.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
                               MICHELI
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990
Registro n. 53 foglio n. 26